REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’ESAME DELLE PROVANZE NOBILIARI.
Gli aspiranti Cavalieri ai gradi nobili di Giustizia e di
Jure Sanguinis possono presentare, quali prove del loro stato nobiliare, i
diplomi del Sovrano Militare Ordine di Malta per i gradi di Onore e Devozione o
di Grazia e Devozione oppure i diplomi di ammissione agli Ordini di Santiago, di
Calatrava e di Alcántara per Giustizia ed all’Ordine di Montesa per Jure
Sanguinis.
Real dispaccio, 29 novembre 1804:
“Eccelenza:
Essendo stato informato il re di quando ha V.E. proposto con sua rappresentanza
de’ 3 del passato mese di ottobre relativamente alla domanda avanzata dai
cavalieri di giustizia del real Ordine Costantiniano di essere ascritti al
registro della nobiltà, egualmente che si è praticato per cavalieri di giustizia
dell’Ordine Gerosolimitano; si è la M. S. degnata di dichiarare, che cotesto
supremo tribunale conservatore ascriva al registro della nobiltà i cavalieri di
giustizia Costantiniano anteriori al mese di aprile 1800; e che per riguardo a
quei cavalieri, che hanno ottenuto ovvero otterranno la croce di giustizia
posteriormente alla detta epoca, siano i medesimi ammessi in termini di
aggregazione, e coi pagamento di duc. 4000.”
“9 febbraio 1849 : Ministero della presidenza dei Ministri …
…i statuti dell’Ordine Costantiniano non può
ottenersi né darsi croce di giustizia senza che i candidati avessero dimostrata
la nobiltà generosa de’ quattro quarti di loro famiglia; e che quante volte
potesse essere accordata tale decorazione in altro modo, ciò importerebbe di
aver voluto il Sovrano, co’ suoi alti poteri dichiarare e riconoscere nel
decorato la nobiltà generosa di sua famiglia. Le soggiungo di più che la nobiltà
di tali cavalieri fu riconosciuta e dichiarata pari a qeualla de’ cavalieri di
Malta di giustizia col dispaccio de’ 29 novembre 1804 accordandosi loro il
diritto di potere essere ascritti ne’ registri della nobiltà del regno e
similitudine di quelli di Malta di sopraccennati.”
“10 gennaio 1850: Ministero e real segreteria di Stato della presidenza
dei ministri.
Che i cavalieri Costantiniani di giustizia vengono nominati dal Re gran
maestro per via di un real rescritto, e di un diploma in quattro casi.
1.. Dietro le prove fatte de’ quattro quarti del decorato a tenore degli
statuti.
2.. In seguito della pruova medesima per soli due quarti, trattandosi di
fondatori di commende a’ termini del dispaccio del 1794.
3.. Quando il Re gran maestro supplisce colla pienezza di sua autorità a queste
prove per la cognizione che ha della nobiltà de’ promossi.
4.. Quando piaccia alla M.S. accordare a taluno per grazia la croce di giustizia
Costantiniana, e con essa la nobiltà.”
L'INGRESSO NELLE CATEGORIE NOBILIARI
L'ingresso nelle categorie nobiliari (Giustizia e Jure Sanguinis) del S.M.O.
Costantiniano di San Giorgio è riservato esclusivamente a:
-
iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale Nobiliare
Italiano Consulta Araldica del Regno - 1921 (pubblicato nel 1922);
-
iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale della Nobiltà
Italiana Consulta Araldica del Regno - 1933 e al Supplemento per gli anni
1934/1936 Consulta Araldica del Regno - 1937;
-
iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Storico della Nobiltà
Italiana, Sovrano Militare Ordine di Malta - 1960;
-
assegnatari o legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti nobiliari di
Sua Maestà Umberto II non trascritti presso la Consulta Araldica;
-
assegnatari e legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti nobiliari
dei Sommi Pontefici, di Sovrani legittimamente regnanti e della Repubblica di
San Marino;
-
cavalieri o legittimi discendenti di cavalieri ricevuti con prove nelle
categorie nobiliari (Onore e Devozione e Grazia e Devozione) del Sovrano
Militare Ordine di Malta;
-
legittimi discendenti di ascritti ai ceti nobili cittadini.
-
Eventuali eccezionali domande di inserimento in categorie nobiliari relative a
nominativi non rientranti nelle summenzionate fattispecie andranno singolarmente
valutate, ferma restando ovviamente la potestà di attribuzione di tali categorie
per motu proprio da parte del Gran Maestro.