S T A T U T I
DEL S.M.O. COSTANTINIANO DI S. GIORGIO
Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio
1943: ulteriormente modificati 31 ottobre 1987, con effetto 1 gennaio 1968.
CAPITOLO I
FINALITÀ DELL'ORDINE
II Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
è un Ordine Equestre, il quale dalla sue remotissima origine, si propone la
Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della Santa
Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali benemerenze
acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per molteplici prove di
riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.
E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di
vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte
quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi nelle
masse e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita
cristiana.
L'Ordine, a rinsaldare maggiormente la sue secolare
istituzione, conciliandola con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione
hanno trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di
dare il suo maggior contributo di azione e attività alle due grandi opere
eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.
CAPITOLO II
GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI
ARTICOLO I
I gradi dell'Ordine sono:
a) Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia
b) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia;
c) Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis;
d) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito;
e) Cavalieri e Dame di Giustizia;
f) Cavalieri e Dame Jure Sanguinis;
g) Cavalieri e Dame di Merito;
h) Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito);
i) Cappellani.
Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i
quali abbiano fatto donazione all'Ordine di una parse dei loro beni, rendendosi
benemeriti.
ARTICOLO II
II numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di
Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria degli eletti
personaggi prescelti dal grande Costantino per la custodia del Labaro, e
ciascuno di essi ha il titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il
trattamento di Eccellenza e di Don.
Restano di soprannumero i Principi Reali e gli
Eminentissimi Cardinali.
II numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia,
Jure Sanguinis e di Merito è limitato a settantacinque.
II numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure
Sanguinis e di Merito è limitato a settantacinque.
E', invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle
Dame degli altri gradi.
CAPITOLO III
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
ARTICOLO I
La Croce Costantiniana può essere concessa a persone
di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica
Romana, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere
Cristiano.
ARTICOLO II
La Collazione dell'Ordine è devoluta al Gran Maestro,
secondo le norme che seguono:
a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di
Giustizia è riservata a Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana
Chiesa e a rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.
b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai
rappresentanti delle più illustri famigli nobili.
Parimenti può essere conferita tale distinzione a
Sovrani, Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima posizione sociale.
Sia per i Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà
generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto per
l'intera categoria di Giustizia.
c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame)
è riservata a coloro che, essendo nobili da parte paterna, rivestano alte
dignità o ricoprano cariche di prestigio, o si fregino di onorificenze di grado
elevato.
d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è
riservata a coloro che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte
onorificenze e si siano distinti per meriti eccezionale confronti dell'Ordine.
e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è
riservata esclusivamente a coloro che facciano prove di nobiltà generosa per
quattro quarti paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie e la
risoluzione Magistrale del 17 Aprile 1762.
f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può
essere concessa a persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non
essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia,
appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà.
g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere
concessa a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per
servigi, particolarmente di natura religiosa, resi all'Ordine.
h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può
essere concessa a coloro che hanno servito l'Ordine con merito personale ed è
anche detta "Riconoscimento del Merito".
i) Cappellani possono essere quei sacerdoti,
appartenenti a famiglie di civile condizione, i quali, nell'esercizio del loro
ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi all'Ordine.
ARTICOLO III
L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è
stabilita in anni ventuno.
ARTICOLO IV
Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno
dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.
ARTICOLO V
II Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la
Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur
rispettando il numero delle alte categorie.
CAPITOLO IV
DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE
ARTICOLO I
La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio é di oro gigliata, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata
alle quattro estremità delle lettere I .H. S.V. (In hoc signo vinces) e nel
centro ha monogramma PX con a lato le lettere greche A e O.
II nastro dell'ordine è di seta ondata cilestre.
ARTICOLO II
I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la
Croce dell'Ordine, larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal
Trofeo Militare in oro, ed avente all'estremità un San Giorgio a cavallo (della
dimensione di cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una
fascia ondata cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco
sinistro.
I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del
petto, una placca filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9,
caricata della Croce dell'Ordine.
I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di
Famiglie Reali, o se ricoprono Alte Cariche nell'Ordine, possono essere
autorizzati, per speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far
uso del Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi
costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo.
I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le
stesse insegne dei Balì, ma senza il San Giorgio a cavallo.
Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione
di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale
per tutte le categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San
Giorgio a cavallo . La decorazione pende da una fascia di seta ondata cilestre
larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro.
Parimenti di un terzo più piccola di quella dei
Cavalieri è la placca da portarsi sul lato sinistro del petto.
ARTICOLO III
I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito
portano le stesse insegne dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza
il San Giorgio a cavallo e senza il trofeo militare sulla Corona Reale, se di
Jure Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la placca
in argento.
Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito
portano le stesse insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la
Corona Reale sulla Croce. Hanno la placca in argento.
ARTICOLO IV
I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell'Ordine
larga cm. 4 e mezzo, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare
pendente al collo da un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5.
Portano anche la placca identica a quella delle due
precedenti categoria di Giustizia.
Le Dame di Giustizia portano la Croce dell'Ordine delle
stesse dimensioni di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una
nocca di seta ondata cilestre sulla spalla sinistra.
Hanno una placca identica a quella della Dame di Gran
Croce di Giustizia.
ARTICOLO V
I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la
decorazione uguale a quella dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo
militare.
La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu
Proprio del Gran Maestro.
Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la
decorazione uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento
invece che in oro.
ARTICOLO VI
I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce
dell'Ordine senza la Corona Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca
di argento soltanto se nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro.
Le Dame portano la decorazione dell'Ordine, sospesa ad
una nocca, sulla spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non
portano la placca.
ARTICOLO VII
I Cavalieri e le Dame d'Ufficio portano la Croce
dell'Ordine, senza la Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste
da portarsi al lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0
centimetri.
ARTICOLO VIII
I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio
di seta celeste, la Croce dell'Ordine sormontata dalla sola Corona Reale.
Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27
Ottobre 1815 hanno una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei
Cavalieri e con raggi rientranti nei bracci della Croce.
ARTICOLO IX
I Cavalieri Costantiniani laici possono usare la
uniforme militare approvata con Decreto Magistrale del 12 Febbraio 1912.
In forza di tale Decreto l'uniforme consiste in una
tunica e calzoni di colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura
oro, secondo i gradi, il tutto giusta i figurini annessi al predetto Decreto.
II cappello è la feluca di forma simile a quella degli
altri Ordini Equestri con coccarda cilestre.
Portano la spade e gli speroni.
ARTICOLO X
I Cavalieri e le Dame possono indossare il manto
cerimoniale approvato per le diverse categorie, con Decreto Magistrale, durante
le cerimonie religiose.
CAPITOLO V
CARICHE E DIGNITA'
ARTICOLO I
II Supremo Reggitore e Prima Dignità dell'Ordine è il
Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali
concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.
La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di
Borbone, in quanto erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di
primogenitura; in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per
destinazione testamentaria; se questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran
Croce di Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo
spirito degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per
eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.
ARTICOLO II
L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio
segreto, e risulterà eletto quel Cavaliere il quale, in tre votazioni
successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero dei voti.
In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran
Prefetto sarà reso palese, e conterà doppio.
ARTICOLO III
Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l'uso, al Santo
Padre la nomina presso l'Ordine di un Cardinale Protettore, il quale rappresenta
i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia
alla Chiesa e l'indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.
ARTICOLO IV
II Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran
Cancelliere, un Gran Priore, un Gran Tesoriere, un Grande Inquisitore, ed un
Segretario.
Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali,
unitamente ai suddetti, formano la Deputazione incaricata del Governo
dell'Ordine.
Nomina, in fine, un Segretario Generale del Gran
Magistero, attendente alla sua Persona.
CAPITOLO VI
GOVERNO DELL'ORDINE
ARTICOLO I
La Direzione morale, disciplinare e amministrativa
dell'Ordine è affidata dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di
almeno diciotto membri, con sede in Madrid.
Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi
Cariche dell'Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti
nominati dal Gran Maestro.
Il Gran Prefetto è il Presidente della Deputazione.
I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran
Maestro scelti tra i Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice
Presidenti può essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente.
ARTICOLO II
La Deputazione:
Soprintende alla organizzazione generale di tutte le
opere civili e religiose in conformità delle finalità dell'Ordine.
Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei
Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni
dall'Ordine di coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi.
Forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere
civili dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi.
Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni
anno ne compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il
benestare.
Stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine.
Delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine e
nell'uso delle entrate, salvo approvazione del Gran Maestro.
ARTICOLO III
Per il buon andamento dell'amministrazione e per la
esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti emessi dalla Deputazione, in seno
alla stessa è costituito un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dai
Vice Presidenti, dalle Quattro Grandi Cariche e dal Segretario della
Deputazione.
Al Consiglio di Presidenza è affidato il disbrigo degli
affari ordinari.
ARTICOLO IV
Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono:
Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne
le adunanze.
Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione.
Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di
cassa, facendo compilare un apposito verbale da sottoscrivere dalle parti.
Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran
Tesoriere e spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro.
Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro
e anche (quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con
Autorità, Enti ecc.
Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.
ARTICOLO V
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne
assumerà le funzioni il Primo Vice Presidente.
CAPITOLO VII
ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE
ARTICOLO I
II Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo
il Gran Maestro, e normalmente lo rappresenta.
In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la
minore età di lui, ne assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un
periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di
Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V).
ARTICOLO II
A1 Gran Cancelliere e affidata la Cancelleria
dell'Ordine. Tiene in consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei
Cavalieri, controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li
passa al Gran Tesoriere per la esecuzione.
ARTICOLO III
I1 Gran Priore ha la soprintendenza spirituale
dell'Ordine, e la sorveglianza diretta dei Cappellani.
Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari
dell'Ordine e, qualora non abbia la Gran Croce, questa è senz'altro a lui
conferita all'atto della nomina a Gran Priore restando in ogni caso non compreso
nel numero di 75 stabilito dall'Art.II del Capitolo II.
ARTICOLO IV
II Gran Tesoriere ha il delicato incarico di custodire
la cassa dell'Ordine, ed è l'unico abilitato al maneggio dei valori di
pertinenza dell'Ordine.
Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno
trasmessi; riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative
quietanze.
Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta
alla Deputazione il conto consuntivo dell'anno chiuso il 31 Dicembre, ed il
bilancio preventivo per l'anno in corso.
ARTICOLO V
Il Grande Inquisitore veglia sull'esatto adempimento
delle disposizioni statutarie dell'Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare
che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri
cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, deve
renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i provvedimenti del
caso.
ARTICOLO VI
Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran
Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della
corrispondenza; tiene in consegna i registri e i protocolli dell'Ordine, dirama
gli avvisi di convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di
essa, come di quelle del Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO VII
Nelle varie regioni possono essere stabiliti dei
rappresentanti dell'Ordine, che per tanto si chiameranno regionali.
ARTICOLO VIII
Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni
Nazionali dei Cavalieri Costantiniani, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti
delle Associazioni stesse è fatta, udita la Reale Deputazione, dal Gran Maestro,
al quale verranno anche sottoposti per l'approvazione, gli Statuti delle
Associazioni da costituire.
CAPITOLO VIII
TORNATE, DELIBERAZIONI
ARTICOLO I
La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e
straordinarie. Le tornate ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in
Aprile e Novembre).
Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione
del Gran Maestro, in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di
almeno sette membri della Deputazione.
Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi
partecipino almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice
Presidenti, una delle Grandi Cariche.
Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio
di Presidenza.
Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza,
per essere valide, devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio
medesimo.
ARTICOLO II
Gli atti delle deliberazioni saranno sottoscritti dal
Presidente e dal Segretario della Deputazione, o da coloro che ne faranno le
veci.
ARTICOLO III
Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le
proposte che ritiene opportune. Qualora queste venissero respinte, il proponente
può fare iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni.
CAPITOLO IX
FUNZIONI SACRE
Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore
d'accordo con la Deputazione e con l'approvazione del Gran Maestro.
Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943.
FERDINANDO DI BORBONE
Duca di Calabria
Modifiche 31 ottobre 1987, con effetto 1º gennaio 1968.
SUA ALTEZZA REALE DON CARLO DI
BORBONE DUE SICILIE E BORBONE PARMA,
DUCA DI CALABRIA, CONTE DI CASERTA,
CAPO DELLA DINASTIA REALE E DELLA
FAMIGLIA DELLE DUE SICILIE, PER GRAZIA
DI DIO E DIRITTO EREDITARIO, UNDICESIMO
GRAN MAESTRO DEL SACRO MILITARE
ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.
Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine
promulgati da Sua Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca
di Calabria, nono Gran Maestro dell'Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati il
31 ottobre 1987 con effetto 1º gennaio 1968, sono ampliati come segue:
UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il
Gran Maestro e, conforme alle tradizioni dell'Ordine, la Croce Costantiniana può
venir concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di
alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che tuttavia non
professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana.
DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime
categorie e gradi e degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma
hanno titolo e designazione di "Onore". Nuove categorie pertanto sono: Onore e
Giustizia, Onore e Jure Sanguinis e Onore e Merito ed i gradi sono quelli di
Balì Gran Croce d'Onore e Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle
tre categorie, Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere
d'Onore e Ufficio.
TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa
la Croce Costantiniana d'Onore, non saranno membri dell'Ordine Costantiniano, ma
si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione della
Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze in cui si
sospenderebbe un membro dell'Ordine o si radierebbe lo stesso dai Ruoli.
QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con
la Croce Costantiniana di Onore, appariranno nell'Albo o Ruolo dell'Ordine, in
posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell'Ordine appartenenti
alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime decorazioni dei membri
dell'Ordine salvo che il nastro cilestre avrà doppia bordura di rosso.
CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano
che non dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per
speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi
Predecessori, fossero già membri dell'Ordine, sono immediatamente trasferiti
alla categoria di "Onore".
Madrid, 19 Settembre 1988, Festività di San Gennaro.
CARLO DUCA DI CALABRIA G.M.
SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO
DI SAN GIORGIO
REGOLAMENTO ARALDICO
INSEGNE DELL'ORDINE E DEL GRAN MAGISTERO
La Croce greca gigliata d'oro, smaltata di color
porporino, caricata alle estremità delle lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces), e
in centro del Cristogramma PX e ai lati delle lettere A e W (Alfa e Omega). La
stessa circondata dal Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da
monogrammi costantiniani, connesso con la Croce dell'Ordine cinta da corona di
alloro, con San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il drago, pendente.
BALI', CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA
Sono autorizzati a portare la Croce dell'Ordine quale
Capo del proprio stemma nobiliare; quest’ultimo può essere cinto dal Collare
Costantiniano (per coloro che lo hanno ricevuto), oppure dal nastro blu cielo,
con la Croce, la Corona, il Trofeo Militare e il S. Giorgio a cavallo che uccide
il drago, sospeso il tutto.
CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro
blu cielo e la placca d'oro di Giustizia, sospesa.
CAVALIERI DI GRAN CROCE JURE SANGUINIS E DI MERITO
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro
blu cielo e la placca d'argento, sospesa.
CAVALIERI DI GIUSTIZIA
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro
blu cielo (in proporzione più stretto della banda di Gran Croce) e la Croce
dell'Ordine, con Corona e Trofeo Militare, sospesi.
CAVALIERI JURE SANGUINIS
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma a partire
dalla terza zona superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce
dell'Ordine con la Corona, sospesa.
CAVALIERI DI MERITO
Possono appendere la Croce dell'Ordine al nastro blu
cielo al di sotto dello scudo.
CAVALIERI DI UFFICIO
Possono appendere la Croce dell'Ordine, al di sotto
dello scudo.
CAVALIERI D'ONORE
Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi
privilegi araldici dei membri dell'Ordine, salvo la variante dei colori del
nastro.
CARLO, GRAN MAESTRO
Madrid, 27 Novembre 1988